PPWR e imballaggi in legno: “Guidiamo le imprese”
Il 40-2025, alias PPWR,
sta ridisegnando
le regole per l'intera filiera, anche per il settore del legno: nuovi obblighi per fornitori, fabbricanti e produttori, scadenze
da rispettare, requisiti
di sostenibilità da integrare nei processi produttivi, sono tutte prescrizioni che nessuna impresa può affrontare da sola.
È in questo contesto che Conlegno ha scelto di fare
sistema, mettendo a disposizione degli associati un percorso strutturato di accompagnamento.
Si è partiti il 3 giugno
scorso con il webinar "PPWR e imballaggi in legno: sfide, obblighi e opportunità" che ha offerto una prima mappa del nuovo quadro normativo. L'8 giugno è stato poi lanciato lo Sportello LEGNO – PPWR, un pacchetto di servizi pensato per rispondere alle domande concrete delle imprese.
Il 15 giugno è arrivata la prima circolare tecnica: una tabella riepilogativa degli obblighi dei fabbricanti di imballaggi in legno, con riferimenti normativi precisi e calendario delle scadenze.
Tre strumenti, un obiettivo: trasformare la complessità regolatoria in un'opportunità di competitività.
COSA CAMBIA?
Il nuovo Regolamento (UE) 2025/40 sostituisce la Direttiva 94/62/CE, che prevedeva requisiti essenziali in materia di composizione, riuso, recupero e riciclo e obiettivi di recupero e riciclo. Il Regolamento introduce una disciplina europea uniforme, direttamente applicabile in tutti gli Stati.
Tre gli obiettivi:
1. ridurre l’impatto ambientale di imballaggi e relativi rifiuti;
2. promuovere l’economia circolare;
3. armonizzare le regole applicabili agli operatori economici.
Le disposizioni riguardano tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione europea, indipendentemente dal materiale utilizzato e dal settore di impiego.
Sono pertanto ricompresi anche gli imballaggi e i pallet (nuovi e usati) in legno e, più in generale, gli imballaggi destinati alla protezione, alla movimentazione, al trasporto, alla distribuzione e alla commercializzazione delle merci.
Il PPWR interviene su diversi aspetti del ciclo di vita dell’imballaggio, dalla progettazione alla gestione a fine vita. Per gli imballaggi e i pallet in legno assumono particolare rilievo le prescrizioni di sostenibilità relative alla progettazione, alla composizione, alla riciclabilità, alla riduzione al minimo e alla riutilizzabilità.
SOSTANZE DA RIDURRE
In particolare, con riferimento alle sostanze contenute negli imballaggi, il Regolamento prevede che gli imballaggi siano fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che possono destare preoccupazione durante l’intero ciclo di vita (come, ad esempio, i metalli pesanti). Per gli imballaggi destinati al contatto con prodotti alimentari, il PPWR introduce, inoltre, specifiche limitazioni alla presenza di PFAS, che non dovranno essere presenti in concentrazioni pari o superiori ai valori limite previsti dal Regolamento.
Quanto alla riciclabilità, il PPWR prevede che tutti gli imballaggi siano progettati per poter essere riciclati secondo criteri armonizzati, che saranno definiti a livello europeo mediante successivi atti delegati.
PESO E VOLUME DA RIDURRE
Il Regolamento richiede che dal 2030 siano limitati a quanto necessario per garantire la funzione dell’imballaggio, evitando soluzioni non necessarie o sproporzionate rispetto alle esigenze di protezione, movimentazione, trasporto e conservazione del prodotto.
IL RIUTILIZZO
Il Regolamento disciplina, inoltre, in modo più articolato gli imballaggi riutilizzabili, prevedendo requisiti specifici affinché un imballaggio possa essere qualificato come tale. In particolare, assume rilievo la necessità che gli imballaggi siano concepiti per essere utilizzati più volte e siano inseriti all’interno di un sistema di riutilizzo, mantenendo adeguate condizioni di funzionalità e sicurezza.
Il PPWR introduce anche nuove disposizioni in materia di etichettatura armonizzata, con l’obiettivo di rendere più chiare e uniformi le informazioni relative agli imballaggi, ai materiali utilizzati e alla loro corretta gestione. Le modalità applicative saranno definite dagli atti europei di dettaglio e dovranno essere attentamente monitorate dagli operatori.
LA BUROCRAZIA
Accanto alle prescrizioni di sostenibilità, il Regolamento introduce ulteriori obblighi relativi alla predisposizione della documentazione tecnica e alla dichiarazione di conformità. Tali strumenti saranno essenziali per dimostrare il rispetto delle prescrizioni applicabili e per documentare la conformità degli imballaggi immessi sul mercato.
Di particolare importanza è l’articolo 15 “Obbligo dei Fabbricanti”, che prescrive altresì obblighi di tracciabilità ed identificazione dell’imballaggio e del fabbricante, nonché gli ulteriori adempimenti previsti in capo ai diversi operatori economici, a seconda del ruolo rivestito nella filiera: fabbricante, importatore, distributore o produttore.
DA METTERE IN CALENDARIO
Il Regolamento prevede un’applicazione progressiva delle diverse misure, con scadenze differenziate a seconda degli obblighi, a partire dal 12 agosto 2026. In questa fase, le imprese sono invitate ad avviare una prima valutazione interna degli imballaggi prodotti, commercializzati, importati o utilizzati, verificando il proprio ruolo nella filiera e raccogliendo le informazioni tecniche già disponibili. Conlegno sta seguendo e continuerà a seguire l’evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale, fornendo agli iscritti aggiornamenti e strumenti di supporto per accompagnarli nell’applicazione del Regolamento, come già avvenuto a partire da primavera 2026. Conlegno in occasione del primo webinar dedicato al tema lo scorso 3 giugno, ha invitato tutti i consorziati: “Costruiamo la conformità al PPWR di domani, insieme”.
Per info visita il sito
www.legnoppwr.eu
di di Sebastiano Cerullo
Direttore Generale di Conlegno