Green Claims: dal 24 marzo 2026 non si può più solo apparire sostenibili
Essere sostenibili
diverrà una questione di fatto e di compliance normativa: lo dice il Decreto
legislativo
30-2026
Il 24 marzo 2026 è entrato in vigore il D.lgs. n. 30 del 20 febbraio 2026 (pubblicato in G.U. n. 56 del 9 marzo 2026) in attuazione della Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024. Le sue disposizioni si applicano quindi già a decorrere dal 24 marzo 2026 e solo alcuni aspetti sono rimandati al 27 settembre 2026: da questa data tutte le nuove regole contenute nel decreto legislativo italiano diventano effettivamente vincolanti per le imprese. Il decreto modifica il Codice del Consumo per attuare la direttiva UE “Empowering Consumers for the Green Transition”, introducendo una disciplina dettagliata su greenwashing, etichette di sostenibilità, durabilità, riparabilità e informazioni precontrattuali. Le sanzioni rimandano al sistema già previsto dagli artt. 27 e seguenti del Codice del Consumo, con sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 milioni di euro o al 4% del fatturato per le violazioni più gravi o diffuse, in coerenza con il quadro richiamato dal decreto.
I 10 DIVIETI PRINCIPALI DEL D.LGS. 30/2026 DA TENERE PRESENTI
1. Non utilizzare green claim generici, come “eco-friendly”, “green”, “sostenibile”, “climate friendly”, “amico dell’ambiente” e simili, se non adeguatamente supportati.
2. Non utilizzare claim che evochino performance ambientali senza prove oggettive, dimostrabili e basate su metodologie riconosciute.
3. Non promettere benefici o risultati ambientali futuri senza un piano dettagliato, pubblico, realistico, con obiettivi misurabili, scadenze, risorse dedicate e verifica periodica da parte di un soggetto terzo indipendente.
4. Non utilizzare etichette di sostenibilità “inventate”: loghi, bollini o marchi che richiamano la sostenibilità sono ammissibili solo se basati su un sistema di certificazione o stabiliti da un’autorità pubblica.
5. Non basare i claim esclusivamente sulla compensazione delle emissioni: non si può affermare che un prodotto sia “neutro”, “a impatto zero” o “climate positive” se il claim si fonda solo sul carbon offset.
6. Non amplificare un singolo aspetto ambientale fino a farlo apparire come caratteristica dell’intero prodotto o dell’intera azienda.
7. Non presentare come vantaggio competitivo ciò che rappresenta soltanto un obbligo di legge applicabile a tutti i prodotti del mercato UE.
8. Non manipolare le informazioni sugli aggiornamenti software, omettendo effetti negativi su prestazioni o funzionalità, o presentando come necessari aggiornamenti che non lo sono realmente.
9. Non comunicare in modo scorretto la durabilità e la riparabilità dei prodotti, ad esempio dichiarando durate non veritiere o qualificando come riparabile un bene che in concreto non lo è.
10. Non spingere il consumatore a sostituzioni o acquisti tecnicamente ingiustificati, come il cambio anticipato di materiali di consumo o l’uso obbligato di accessori originali senza reale necessità.
di Davide Paradiso & Ada Rosa Balzan