Bussola Legalità

ESERCITARE L'ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE DI PALLET A MARCHIO IPPC/FAO NEL RISPETTO DELLA LEGALITA': COSA FARE?

  1. ISCRIVERSI AL REGISTRO UFFICIALE OPERATORI PROFESSIONALI (RUOP), ai sensi dell’art. 65 del Reg. (UE) n. 2031/2016 e dell’art. 2 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 17 luglio 2020 per il tramite del Consorzio Servizi Legno-Sughero, il quale presenterà la domanda di registrazioneal Servizio Fitosanitario Regionale competente che attribuirà all’Operatore Professionale il numero di registrazione al RUOP;
  2. ADERIRE AL CONSORZIO SERVIZI LEGNO-SUGHERO, quale Soggetto Gestore del Marchio IPPC/FAO per l’ISPM-15 in Italia e delegato dal Servizio Fitosanitario Nazionale ad eseguire i controlli ufficiali previsti per gli imballaggi in legno (art. 28 regolamento (UE) n. 625/2017 e art. 1 Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 17 luglio 2020), e CONFORMARSI AL SUO REGOLAMENTO (“Regolamento per l’utilizzo del marchio fitosanitario volontario FITOK” approvato con Decreto Ministeriale del 13 luglio 2015). 

 

SOLO COMMERCIO (acquisto e vendita) DI PALLETS USATI A MARCHIO IPPC/FAO?

Il Testo Unico per le Leggi di Pubblica Sicurezza (D.Lgs. 205/2006) prevede, inoltre, di:

  1. COMUNICARE all'Amministrazione competente l'attività svolta ai sensi del Decreto Legislativo 25 Novembre 2016 n. 222 - Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabilia determinate attività e procedimenti, ai sens dell'art. 5 della Legge 7 Agosto 2015 n. 124
  2. TENERE IL REGISTRO GIORNALIERO delle operazioni finalizzate all'esercizio delle attività di commercio (art. 128 TULPS) - in caso di violazione, è prevista la sanzione amministrativa del 154,00 a € 1.032,00 (art. 17 bis, comma 3).

 RECUPERO, SELEZIONE, RIPARAZIONE E COMMERCIO DI PALLETS USATI A MARCHIO IPPC/FAO?

Il Testo Unico delle Norme in Materia Ambientale (D.Lgs. 152/2006) prevede, inoltre, di:

1) Possedere una delle seguenti autorizzazioni/iscrizioni a seconda dell'attività svolta:

a)    Iscrizione al Registro recuperatori della Provincia di competenza di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06

b)     Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59

c)    Autorizzazione ordinaria per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06

d)    Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)ai sensi del D. Lgs. 152/06.

2) L'iscrizione all'albo Nazionale Gestori Ambientali nel caso di attività di raccolta/trasporto e/o di commercio/intermediazione senza detenzione (art. 212, comma 5);

3) La tenuta del registro di carico e scarico rifiuti ai sensi art. 190 del d.lgs. 152/06;

4) Adozione del Formulario di Identificazione Rifiuti ai sensi art. 193 del d.lgs. 152/06 durante la fase di trasporto;

5) Adempiere agli obblighi imposti dall'art. 221 con riferimento al produttore di imballaggi.

In caso di violazione di uno dei sopra indicati adempimenti, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.

GLI OPERATORI CHE CONCORRONO ALLA PREDISPOSIZIONE, ALLA COSTRUZIONE, ALLA DISTRIBUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E FORNITURA DI IMBALLAGGI IN LEGNO, NUOVI O USATI, RECANTI IL MARCHIO IPPC/FAO CHE NON INTENDONO ADERIRE AL SOGGETTO GESTORE, SONO TENUTI ALLA CANCELLAZIONE DEL MARCHIO IPPC/FAO, TRAMITE FRESATURA O VERNICIATURA, DA OGNI SINGOLO IMBALLAGGIO PRESENTE NELLE PROPRIE AREE DI LAVORAZIONE.

L'attività di smarchiatura è soggetta ai controlli fitosanitari di cui al D.Lgs. 214/2005, pertanto, i suddetti operatori hanno l'obbligo di dichiararne lo svolgimento indicando le loro sedi operative al fine di consentire ai Servizi Fitosanitari della Regione di competenza, nonché agli Enti Ispettivi certificati dal Soggetto Gestore, di effettuare sopralluoghi per i relativi controlli e per il monitoraggio dell'effettiva e corretta attività di smarchiatura.

L'omessa dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 a 3.000,00 Euro (art. 54 comma 23 del D. Lgs. n. 214/2005, salvo l'applicazione del comma 3 bis del citato articolo, se del caso).

Conlegno, Soggetto Gestore ufficialmente riconosciuto, gestirà l'elenco pubblico dei soggetti che svolgono l'attività di smarchiatura di imballaggi a marchio IPPC/FAO.   Clicca qui  per modulo e approfondimenti.

 ULTERIORI ADEMPIMENTI, che riguardano i soggetti giuridici che svolgono un'attività imprenditoriale nel settore dei pallets usati:

  1. iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato;
  2. regolarizzazione della posizione contributiva;
  3. avere il Certificato Prevenzione Incendi o aver presentato la Dichiarazione di Inizio Attività ai Vigili del Fuoco per le aziende che esercitano le attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982;
  4. iscrizione al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e al consorzio di filiera (RILEGNO).
Linee guida pallet (1,36 MB)Imballaggi&Riciclo_n13 ; pag 17-19 (1,13 MB) Imballaggi&Riciclo 19 - Obblighi E Sanzioni Per Il Commercio Di Trattati (146,43 KB) Pallet usato rifiuto Cassazione Penale (1,1 MB)Nota legale blocchetti (161,35 KB)

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